Una violenza che avrebbe avuto lo scopo di “soddisfare la vanità di un uomo ben consapevole che l’infibulazione non costituisce un imperativo religioso, compiuta allo scopo di scongiurare l’onta di avere due figlie “libere”, anche nella loro sessualità”.
“Deve quindi ritenersi che alla base della condotta dell’imputato non vi sia un movente culturale”, scrive la giudice, che sottolinea la concomitanza del reato “con la progressiva ascesa professionale dell’imputato, da poco nominato Imam”.
E ritiene che la pratica della mutilazione sia stata “funzionale ad accrescere il seguito e il prestigio all’interno della comunità” dell’uomo.